Art. 12.
(Generalità).

      1. Ai fini del reclutamento dei ruoli di cui all'articolo 5, la CRI bandisce concorsi per l'arruolamento del personale resosi necessario per effetto delle vacanze organiche determinatesi al 31 dicembre di ogni anno.
      2. I concorsi di cui al comma 1 sono indetti con provvedimenti del presidente generale della CRI, su proposta dell'ispettore superiore del Corpo militare, con i quali sono stabiliti i termini di presentazione delle domande, l'indirizzo di laurea richiesto per il ruolo degli ufficiali, i

 

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programmi, le prove di esame e le modalità di svolgimento dei concorsi stessi.
      3. Le norme per lo svolgimento dei concorsi, per la definizione dei titoli e delle prove, per la loro valutazione, per la nomina della commissione, per la formazione della graduatoria di merito, nonché per lo svolgimento del tirocinio pratico-sperimentale e del corso applicativo di cui all'articolo 13, comma 4, sono stabilite con apposito decreto del Ministro della difesa, su proposta del presidente generale, d'intesa con l'ispettore superiore del Corpo militare.
      4. Il personale iscritto alla componente del Corpo militare deve appartenere alla medesima componente. Qualora un componente appartenente a qualsiasi categoria risulti iscritto ad altra componente dell'associazione, si provvede d'ufficio alla cancellazione dal Corpo militare.
      5. Le nomine degli appartenenti al personale di assistenza costituito da sottufficiali e truppa sono effettuate, con brevetti, dagli ufficiali dei centri di mobilitazione. Il secondo comma dell'articolo 9 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, è abrogato.